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MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIAIndietro

La Corte di Cassazione si è espressa sull’obbligo posto a carico del medico competente della sorveglianza sanitaria dei lavoratori per un rischio specifico che ha comunque considerato sussistente e lo ha fatto richiamando puntualmente le specifiche disposizioni di legge impartite sugli obblighi appunto del medico competente (art.25 D.Lgs.81/08) e sull’obbligo della sorveglianza sanitaria che esso è tenuto a programmare (art.41 D.Lgs.81/08).
L’aver individuato, sia pur in termini incerti o comunque bassi, un rischio specifico per la salute del lavoratore e il non aver previsto la sorveglianza sanitaria per lo stesso comporta per il medico competente una violazione alle disposizioni di legge per non averla programmata, in ragione del complesso degli obblighi di collaborazione con il datore di lavoro in materia di prevenzione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore.