OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIAIndietro
Si ricorda che:
Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni la sorveglianza sanitaria e’ effettuata dal Medico Competente:
- nei casi previsti dalla normativa vigente;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi lavorativi;
- in ogni caso ne venga individuata la necessita’ all’esito della valutazione dei rischi.
La Sorveglianza Sanitaria comprende:
- visita medica preventiva;
- visita medica periodica;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di ASSENZA PER MOTIVI DI SALUTE DI DURATA SUPERIORE AI 60 GIORNI CONTINUATIVI;
- su richiesta del lavoratore qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
- in occasione del CAMBIO DELLA MANSIONE;
- alla CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, nei casi previsti dalla normativa vigente (esposizione ad agenti chimici, a sostanze cancerogene e mutagene o ad amianto).
Per ulteriori informazioni e’ a disposizione il nostro Settore Medicina del Lavoro (Tel. 0341/286741- int.2 oppure e-mail: medicina@economieambientali.it).