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EMISSIONI IN ATMOSFERA: NUOVI LIMITI PER LA FORMALDEIDEIndietro

La Regione Lombardia, in attesa di definizione di linee guida nazionali, ha adottato le seguenti procedure e valori limite alle emissioni provenienti da processi in cui sono utilizzate materie prime e prodotti che, a causa della presenza di formaldeide, sono identificate con indicazione di pericolo H350 ed H350i.

Tali prescrizioni si applicano solo se la formaldeide è presente nelle materie prime e non in casi in cui si generi dal processo produttivo (ad esempio processi di combustione).

· Per  Attività soggette ad art. 275 - “UTILIZZO DI SOLVENTI”-  in cui la formaldeide ha funzione di solvente a partire dal 1/1/2017 si applica in modo automatico il limite di 2 mg/Nm3 in caso di flusso di massa superiore a 10 g/h; il Gestore dà informazione del rispetto dei nuovi valori limite nell’ambito della trasmissione delle analisi periodiche all’Autorità Competente  la quale potrà procedere all’aggiornamento dell’atto al primo momento utile (fermo restando il rispetto dei nuovi valori limite a partire dal 1 gennaio 2017).

· Per attività autorizzate con art. 269 – ALTRI USI DI FORMALDEIDE – a partire dal 1/1/2020 il limite alle emissioni verrà ridotto a 5 mg/Nm3 per flussi di massa superiori a 10 g/h; entro la stessa data il Gestore presenta comunicazione di modifica non sostanziale preventiva e l’Autorità Competente  provvederà alla modifica del limite al primo aggiornamento utile dell’autorizzazione

· Per attività autorizzati ai sensi dell’art 272 c. 2 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA– non sarà più possibile avvalersi di tale autorizzazione da cui il Gestore, entro il 31/12/2017 deve presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art 269 (AUA)

· Per attività autorizzati ai sensi dell’art. 272 c. 1 – EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI – in caso di consumo maggiore di 10 kg/anno di formaldeide o che le emissioni siano inferiori a 0,1 mg/Nm3 non sarà più possibile avvalersi di tale autorizzazione da cui il Gestore, entro il 31/12/2017 deve presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art 269 (AUA); per gli altri casi continua a valere la comunicazione già presentata.