ADEGUAMENTO ETICHETTATURA E SCHEDE DI SICUREZZAIndietro
Si ricorda la conclusione del periodo transitorio che consentiva di:
• non eseguire la rietichettatura delle miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 e classificate,
etichettate ed imballate secondo le disposizioni della normativa precedente (direttiva 1999/45/CEE);
• non aggiornare ai nuovi requisiti del reg. 830/2015 le schede di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1° giugno 2015.
Quindi dal 1° giugno 2017 le schede di sicurezza dovranno essere conformi al formato previsto dal regolamento europeo 830/2015, e le etichettature delle miscele dovranno essere conformi ai nuovi criteri definiti dal regolamento CLP.
In particolare, non è più ammesso l’uso dei simboli di pericolo con sfondo arancione, sarà possibile utilizzare solo i pittogrammi di pericolo secondo il reg. CLP.
I fabbricanti, fornitori e importatori non conformi a quanto sopra sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro.