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GAS FLUORURATI: NOVITA’ LEGISLATIVE IMPORTANTI Indietro

E’ stato emanato un nuovo regolamento europeo il cui obiettivo è il maggiore controllo e la graduale eliminazione dei gas fluorurati ad effetto serra (F-gas). Tali gasi, pur essendo stati in passato considerati “ecologici” in quanto alternativi ai vecchi CFC lesivi per lo strato di ozono stratosferico, creano oggi crescenti preoccupazioni per il loro effetto sul clima. Ad esempio il gas R134A ha un potenziale di riscaldamento globale 1300 volte superiore a quello della CO2. 
Il regolamento si applica già a decorrere dal 1 gennaio 2015 abrogando dalla stessa data il precedente reg. UE 842/06. Tra le principali novità introdotte si segnala:
- Estensione dell’obbligo di controllo delle perdite e di tenuta del registro a tipologie di apparecchiature prima non considerate: celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici, cicli Rankine a fluido organico.
- Le frequenze dei controlli delle fughe di gas (annuale, semestrale, trimestrale) non dipendonopiù dalla quantità in kg di gas contenuta nell’apparecchiatura, ma della quantità di CO2 equivalente
- corrispondente al gas contenuto, che dovrà essere quindi calcolata.
- Possibilità da parte della commissione europea di stabilire il formato dei registri utilizzati dagli operatori per i controlli relativi alla presenza di eventuali perdite di gas dalle apparecchiature.
- Nuovo sistema di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (HFC) da parte di produttori e importatori, finalizzato alla progressiva riduzione della quantità di HFC immessa sul mercato. A tal fine entro il 1 gennaio 2015 sarà reso disponibile un registro elettronico delle quote.
- In aggiunta ai divieti di immissione in commercio esistenti per specifici utilizzi, sono stati aggiunti numerosi nuovi divieti, tra cui si segnalano quelli con scadenza più ravvicinata:
* Divieto di immettere in commercio frigoriferi e congelatori domestici contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150, dal 1 gennaio 2015.
* Divieto di immettere in commercio apparecchiature antincendio contenenti gas HFC 23, dal 1 gennaio 2016.
- Necessità di avvalersi di personale certificato per il recupero di f-gas dalle tipologie di apparecchiature elencate all’art. 8; per le apparecchiature non elencate, incluse le apparecchiature mobili, è comunque richiesto il recupero del gas (laddove fattibile tecnicamente e senza costi sproporzionati) da parte di personale qualificato.

(Reg. UE N. 517-2014 del 16 aprile 2014)