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NAZIONALE -INTERPELLI - AZIENDE CHE LAVORANO IN APPALTO PRESSO COMMITTENTE E GESTIONE DELLE EMERGENZIndietro

Alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati posti tre quesiti.
1) Per un Datore di Lavoro (DL) che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del DL Committente, l’obbligo imposto dall’art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 (designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle procedure di emergenza) può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il DL committente ha predisposto un Piano di Emergenza che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?
2) Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?
3) La presa d’atto che il DL committente ha predisposto un Piano di Emergenza che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del Piano di Emergenza stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo per l’Appaltatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?
Fatte le premesse relativamente agli articoli e ai commi pertinenti del D.LGS- 81/08 la commissione ritiene di non potersi esprimere dato che “Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene opportuno ricordare, in via preliminare, come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro” (in questo, inequivoco, si veda l’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008), non potendo pronunciarsi sulla correttezza delle modalità in base alle quali le
singole aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggetto, eventualmente, di specifico accertamento in sede ispettiva. Per tale ragione, non si considerano, in questa sede, le richieste di ANIP (Associazione Nazionale Imprese di Pulizia) volte ad ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge. 
Per quanto, invece, attiene agli obblighi generali di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, non vi è dubbio che anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all’adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come - ad esempio - nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.
D’altra parte, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 26, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, deve fornire “agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di
prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81/2008).
Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l’obbligo per l’appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.