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NAZIONALE - INTERPELLO N. 2/2018 - DIPENDENTE DI UNA STRUTTURA PUBBLICA E INCARICO DI MEDICO COMPETIndietro

L’interrogativo riguarda la corretta  interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, il quale dispone che: “Il  dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può  prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente”.  In particolare si chiede di conoscere “se tale disposizione è da intendersi rivolta a tutte le  strutture del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali o solo a quelle che svolgono  attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all’azienda  sanitaria”. 

La Commissione ritiene che, in considerazione della natura  polifunzionale del Dipartimento di prevenzione, il disposto dall’articolo 39, comma 3, del decreto  legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, debba ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il  citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica  rivestita. 

Per il MEDICO COMPETENTE: “Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza”.