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VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO NEI CAPANNONE INDUSTRIALI PREFABBRICATI NON COSTRUITI CON CRITERI ANTISIIndietro

L’ASL di Bergamo ha emesso una circolare relativamente al rischio riconducibile ai sismi, nella quale specifica che il Datore di Lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08, debba necessariamente valutare anche le conseguenze di un eventuale terremoto.

Già il Ministero del Lavoro, in data 6 giugno 2012, aveva diramato un comunicato stampa nel quale si faceva espresso riferimento alle responsabilità del Datore di Lavoro nella tutela dei lavoratori anche dai rischi dovuti ai sismi.

La circolare specifica che le condizioni di legittimità nell’uso degli immobili (agibilità, collaudo, ecc.) non rappresentato uno standard sufficiente di sicurezza, per cui diventa indispensabile intervenire per verificare di concerto con costruttore, collaudatore e/o tecnici esterni, se gli edifici siano stati costruiti con caratteristiche atte a garantirne stabilità e resistenza, integrando di conseguenza il DVR.

 

E’ chiaro che, data la particolarità del rischio indagato, la collaborazione di un professionista specializzato o l’affidamento al costruttore del capannone diventano fondamentali per garantire l’accuratezza dei risultati di una valutazione del rischio.

 

Le conclusioni attese dalla valutazione saranno:
- Interventi non necessari
- Interventi non necessari a condizione di revisione delle limitazioni d’uso dei locali
- Interventi necessari globali o locali, per l’adeguamento e/o il miglioramento
 
Ai sensi dell’art. 64 comma c) del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è poi obbligato ad effettuare il prima possibile gli interventi necessari per preservare la sicurezza dei lavoratori, interventi che dovranno risultare nel piano azione derivante dal Documento di Valutazione dei Rischi, di cui la relazione specifica relativa al rischio sismico rappresenta un allegato.
 
La circolare ricorda inoltre gli obblighi in capo al Datore di Lavoro per la manutenzione periodica degli edifici (strutture dei locali e degli impianti), nonché il necessario aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione in relazione al rischio sismico.