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UNIONE EUROPEA - NOVITA’ SULLE RESTRIZIONI REACHIndietro

E’ stata introdotta una nuova restrizione, elencata al n. 72 dell'allegato XVII del REACH, che prevede il divieto, dal 1° novembre 2020, di immettere sul mercato le sostanze CMR (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione) indicate nella nuova appendice 12 al regolamento REACH, all'interno di:

· capi d'abbigliamento o relativi accessori;

· articoli tessili diversi da capi d'abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d'abbigliamento;

· calzature,

se destinati all'uso da parte dei consumatori, e se la sostanza è presente in una concentrazione pari o superiore a quella specificata per quella sostanza nell'appendice 12.

Tra le sostanze CMR oggetto della restrizione, ci sono ad esempio alcuni metalli (tra cui Cadmio, Piombo, composti del Cromo VI), alcuni idrocarburi aromatici, formaldeide, alcuni ftalati, dimetilformammide.

 

(regolamento UE n. 2018/1513 del 10-10-2018)

 

Inoltre è stata modificata la restrizione n. 67 dell'allegato XVII del REACH, relativa alla sostanza decabromodifeniletere. Il divieto di impiego della sostanza per la produzione o l'immissione sul mercato di:

a) altre sostanze, come costituente;

b) miscele;

c) articoli o parti di essi

in concentrazione pari o superiore allo 0,1%, si applica dopo il 2 marzo 2027, invece che dopo il 2 marzo 2019 come specificato nella prima versione del regolamento.