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NAZIONALE - SICUREZZA CANTIERI - MODIFICA ART. 99 D.LGS. 81/2008Indietro

Il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113  (noto anche come “Decreto Salvini”, che ha introdotto disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica), entrato in vigore il 05 ottobre 2018, ha modificato anche l’Art. 99 del D.Lgs. 81/08 stabilendo che la notifica preliminare del cantiere dovrà essere inoltrata anche al prefetto territorialmente competente .

 

L’art. 99 risulta cosi riformulato:

“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

· cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

· cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

· cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

 

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

 

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell’articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.