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NAZIONALE - CADUTA DALL’ALTO - REATO 231/01Indietro

Con sentenza del 19 giugno 2017 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza con cui il presidente del consiglio di amministrazione di un’azienda è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 590, commi 2^ e 3^ cod. pen., per avere colposamente cagionato, con imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione delle norme di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui agli artt. 111 lett. a) e 115 D.lgs. 81/2008, lesioni personali gravi ad un dipendente che operando in quota, in assenza di dispositivi protezione individuali collettivi, dopo essersi sganciato dalla linea vita, scivolava sulla tavola in legnopredisposta per il camminamento e, sfondando una lastra in fibrocemento, precipitava da un'altezza di circa cinque metri.

La sentenza ha altresì confermato la responsabilità dell’azienda in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art.25 septies d.lgs. 231/2001, per avere reso possibile, nel suo interesse, la commissione del delitto da parte dell’azienda, nell'interesse della società, per la mancata adozione di un modello organizzativo relativo alle modalità di esecuzione di operazioni sulle coperture di capannoni industriali, il che comportava una diminuzione dei tempi di intervento ed evitava investimenti relativi alla predisposizione di idonee attrezzature di sicurezza.

La sottovalutazione sistematica dei rischi -come precisato dalla giurisprudenza di legittimità- va considerata chiaro sintomo di scelte imprenditoriali volte ad ottenere risparmi sui costi a dispetto degli obblighi di sicurezza gravanti sull'imprenditore a tutela della salute dei lavoratori.