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GESTIONE DEI PRECURSORI DI ESPLOSIVIIndietro

Obiettivo del regolamento è rafforzare il sistema di controlli sui precursori che potrebbero essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi artigianali; l'argomento era stato già oggetto del regolamento (UE) n. 98/2013, che ora viene abrogato dal 1° febbraio 2021, data di inizio di applicazione del nuovo regolamento.

Gli operatori economici sono tenuti ad attuare una serie di verifiche e restrizioni all'atto della vendita a privati di precursori di esplosivi (elencati in allegato al regolamento), in quanto tali o in miscela, ed a segnalare transazioni sospette.

Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali sono tenuti a segnalare entro 24 ore le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi.

Tra i precursori di esplosivi ci sono anche sostanze di uso comunequali ad esempio acetone, polveri di alluminio, perossido di idrogeno, acido solforico, acido nitrico.

 

Inoltre, è stata modificata la voce n. 58 dell'allegato XVII del REACH, eliminando i paragrafi 2 e 3, al fine di semplificare il quadro normativo, mantenendo solo all'interno del Reg. 1148/2019 le restrizioni concernenti la messa a disposizione del nitrato di ammonio, precedentemente contenute nel REACH.

 

(Regolamento UE 2019-1148 del 20-06-2019)