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REGIONE LOMBARDIA - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO ULTERIORI INDICAZIONI DA UNA CIRCOLARE DELIndietro

Dopo la riscrittura dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06 ad opera della legge 14-06-2019 n. 55, sono emerse due possibili interpretazioni:

· la nuova norma si applica solo alle nuove autorizzazioni al recupero di rifiuti e non a quelle vigenti, che quindi rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza e non necessitano di essere revisionate.

· la nuova norma si applica anche alle autorizzazioni vigenti, che devono quindi essere riesaminate e, nel caso, revocate parzialmente o integralmente laddove le operazioni di recupero non siano previste dalle attuali norme nazionali.

La regione Lombardia, con la Circolare n. T1.2019.0030555 del 23/09/2019, ha ritenuto più corretta la prima interpretazione e quindi ha dato indicazione alle Province di non intervenire sulle autorizzazioni esistenti in modo irreversibile e di non procedere, per ora (in attesa di chiarimenti ufficiali a livello nazionale), a stralciare le operazioni di recupero già autorizzate e conformi alla norma ai tempi vigente.

Invece, i procedimenti relativi a nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo testo dell’art. 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti e norme nazionali.