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NAZIONALE OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA BANCA DATI GAS REFRIGERANTIIndietro

Si ricorda l’obbligo di utilizzo della Banca Dati FGAS:

· I fornitori devono comunicare i dati relativi alle vendite di FGAS e di apparecchiature contenenti tali gas.

· Le imprese o le persone fisiche certificatedevono comunicare i dati relativi alle attività di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento delle apparecchiature coinvolte (apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici). Le comunicazioni sono da effettuare entro trenta giorni dalla data di un intervento.

· Gli operatoridelle apparecchiature, previa registrazione alla banca dati, possono verificare le informazioni relative alle proprie apparecchiature, con la possibilità di scaricare un’attestazione, che sostituisce la tenuta dei registri.

Si fanno inoltre alcune considerazioni sulle apparecchiature soggette all’obbligo di inserimento nella banca dati.

 

In precedenza il DPR 43 del 27-01-2012, ora abrogato, definiva che i registri erano dovuti per le apparecchiature con almeno 3 kg di FGAS. In seguito regolamento 517/2014 ha definito che il registro (ora sostituito dalla Banca Dati) deve essere tenuto dagli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli delle fughe.

Tale disposizione sembrerebbe esentare dalla Banca Dati le apparecchiature contenenti meno di 5 tCO2equivalenti, tuttavia il Ministero dell’Ambiente sul suo sito webha fornito la propria interpretazione, secondo la quale “la soglia di 5 tCO2equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite”. Il concetto è stato ulteriormente ribadito nelle FAQ della Banca Dati FGAS,  dove è stato riportato che “vanno comunicati gli interventi svolti su tutte le apparecchiature, a prescindere dal contenuto di FGAS”.