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NAZIONALE ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI A CANCEROGENI O MUTAGENIIndietro

Il 1 giugno 2020 è stato emanato il D.Lgs. 44/2020, relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Le principali disposizioni sono le seguenti:

 

· Modifica dell’articolo 242, comma 6, del D. Lgs. 81/08, in particolare, il Medico Competente, se necessario, segnala la necessità che la sorveglianza sanitaria prosegua anche dopo la cessazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni, per il periodo che ritiene necessario, al fine di tutelare la salute del lavoratore. Fornisce altresì indicazioni al lavoratore riguardo l’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

· All’interno dell’allegato XLII del D. Lgs. 81/08 – Elenco di Sostanze, Miscele e Processi – tra le attività che espongono a rischio cancerogeno, sono stati aggiunti i lavori comportanti esposizioni a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

· All’interno dell’Allegato  XLIII del D. Lgs. 81/08 – Valori limite di esposizione professionale – sono stati aggiunti agenti cancerogeni, con i rispettivi valori limite, rispetto ai preesistenti benzene, cloruro di vinile monomero e polveri di legno duro:

- Composti di cromo VI definiti cancerogeni (come cromo): limite 0.005 mg/m3

- Fibre ceramiche refrattarie: limite 0.3 f/ml

- Polvere di silice cristallina respirabile: limite 0.1 g/m3

- Ossido di etilene: limite 1.8 mg/m3 – 1 ppm

- 1,2 – epossipropano: limite 2.4 mg/m3 – 1 ppm

- Acrilammide: limite 0.1 mg/m3

- 2-nitropropano: limite 18 mg/m3 – 5 ppm

- o-toluidina: limite 0.5 mg/m3 – 0.1 ppm

- 1,3-butadiene: limite 2.2 mg/m3 – 1 ppm

- Idrazina: limite 0,013 mg/m3 - 0,01 ppm

- Brometilene: limite 4,4 mg/m3 – 1 ppm

· Modifica dei limiti di esposizione professionale di polvere di legno duro e cloruro di vinile monomero all’interno dell’Allegato XLIII del D. Lgs. 81/08:

- Polvere di legno duro: riduzione del limite da 5 mg/m3 a 3 mg/m3 (fino al 17 Gennaio 2023), dopodiché il valore diventerà 2 mg/m3.

- Cloruro di vinile monomero: riduzione del limite da 7.77 mg/m3 a 2.6 mg/m3