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REGIONE LOMBARDIA AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICIIndietro

La regione Lombardia con DGR 5-08-2020 n. 3502 ha aggiornato le Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili. Viene quindi sostituito il precedente documento, approvato con DGR n. 3965 del 31-07-2015.

Le modifiche principali, rispetto al testo precedentemente approvato, sono sintetizzate in uno specifico allegato.

Tra le principali novità si segnalano le seguenti:

· Revisione delle definizioni di generatore di calore e di impianto termico.

· Rendimento energetico: sono riportati i valori di rendimento minimo degli impianti previsti nelle disposizioni nazionali per l’efficienza energetica in edilizia, già assunti nel decreto regionale 18546/2019.

· Sostituzione del generatore di calore: è eliminato, in caso di mera sostituzione del generatore, il divieto di superare per più del 10% la potenza precedentemente installata. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i requisiti di rendimento energetico, viene prevista la possibilità di derogarli se viene installato un apparecchio avente efficienza energetica stagionale di riscaldamento ambiente (ηs) conforme a quanto previsto dal Regolamento UE n. 813/2013;

· Obblighi dell’installatore: l’installatore è sempre tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità al responsabile dell’impianto termico e alla trasmissione della documentazione prevista all’Autorità competente, anche trascorsi i 6 mesi dall’installazione dell’impianto, senza accensione;

· Responsabilità del manutentore in caso di impianto pericoloso: il manutentore in caso di pericolo immediato, oltre a segnalare tempestivamente al Comune la pericolosità dell’impianto, provvede a renderne impossibile l’utilizzo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, in coerenza con il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.44968 del 26/10/2016.

· Ispezioni degli impianti termici: vengono indicati, in conformità al DPR 74/2013 e ss.mm.ii., i tipi di impianto che, in funzione del tipo di alimentazione e della potenza, devono essere tutti oggetto di ispezione da parte degli Enti competenti entro un determinato periodo di tempo. Viene precisato che la mancata sottoscrizione del Rapporto di controllo da parte del Responsabile dell’impianto termico, o del suo delegato, non invalida il Rapporto stesso.

· Targatura impianti: nel caso in cui l’impianto non risultasse targato, viene prevista la possibilità che la targatura possa essere fatta anche dall’ispettore. Vengono precisate le condizioni per la regolarità della targatura e le relative responsabilità di chi targa l’impianto. Viene chiarito in quali casi è ammessa una nuova targatura, in sostituzione di quella precedente.

 

Infine si segnala che con LR 7-08-2020 n. 18 art. 16, la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00, già prevista per l'inosservanza degli obblighi relativi all’invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione degli impianti termici, viene estesa anche al caso di inosservanza degli obblighi di targatura degli impianti stessi.