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REGIONE LOMBARDIA CHIARIMENTI SULLA VALIDITA’ DELLE ORDINANZE 520 E 544Indietro

A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la regione Lombardia aveva emanato le ordinanze n. 520/2020 e 554/2020, che contenevano diverse disposizioni relative alla gestione dei rifiuti.

L’ordinanza n. 520/2020, come modificata dalla n. 554/2020, prevedeva che le sue disposizioni trovassero applicazione fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, cioè fino al 31/08/2020 (fatta eccezione per il punto 15, per cui è già prevista la validità per tutto il 2020).

Tuttavia, con il D.L. 30 luglio 2020 n. 83, la data di cessazione dello stato di emergenza (31/07/2020) è stata portata al 15/10/2020.

Quindi potrebbe sorgere il dubbio che le disposizioni emanate dalle ordinanze della regione Lombardia rimangano implicitamente valide fino alla nuova data di cessazione dell'emergenza, oppure siano valide solo fino al 31 agosto.

In merito a questo la circolare regionale ha chiarito che restano valide le scadenze inizialmente fissate all'interno delle ordinanze, che la regione non ha ritenuto di dover reiterare, dato che la situazione attuale non risulta tale da giustificare il prolungamento delle misure straordinarie.

I soggetti che avessero beneficiato delle deroghe previste dalle ordinanze devono quindi assicurare il ritorno alla normale gestione, con particolare riferimento ad aree e quantitativi massimi di stoccaggio, che dovranno essere conformi alle autorizzazioni, entro il 31/08/2020.

La circolare infine ha fornito chiarimenti specifici relativi ai singoli punti delle ordinanze.

Infine, visto che permane la circolazione del virus in regione Lombardia, la circolare ha stabilito che diversi punti delle ordinanze, relativi alle modalità di gestione dei DPI e degli impianti, pur non essendo più obbligatori sono da considerarsi quali riferimenti di buona tecnica, comunque validi, di cui tenere conto.

 

Circolare Protocollo T1.2020.0032150 del 11-08-2020