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NAZIONALE MODIFICHE LEGISLATIVE SULLA DIAGNOSI ENERGETICAIndietro

Il decreto legislativo n. 73 del 14 luglio 2020 ha introdotto delle importanti novità rispetto al decreto legislativo 102/2014 in tema di diagnosi energetica.

 

Per cominciare, stabilisce che non sono soggetteall’obbligo le grandi imprese che presentino consumi energetici complessivi annui inferiori a 50 tep (tonnellate equivalenti di petrolio).

 

Sempre secondo il medesimo decreto, l’impresa non è più esonerata dall’obbligo di esecuzione di diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei sistemi di gestione volontaria EMAS o EN ISO 14001. 

Rimane invece l’esclusione dall’obbligo nel caso in cui sia presente certificazione ISO 50001, a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico conforme ai criteri indicati nell’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014.

 

In tema di sanzioni,le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi, se tenute a tale obbligo, sono soggette ad una sanzione da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni, si applica una sanzione da 2.000 a 20.000 euro.

 

Le imprese a forte consumo di energia sono tenute ad eseguire le diagnosi e a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosio, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell’intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva. Qualora non procedessero con l’intervento di efficienza energetica, la sanzione applicata varierebbe da euro 1.000 a euro 10.000.

 

Al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE, emanerà bandi pubblici per il finanziamento dell’implementazione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001