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CONVERSIONE DEL DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”Indietro

E’ stato convertito il decreto legge 76/2020, che aveva introdotto alcune modifiche anche di carattere ambientale, tra cui si segnalano le seguenti:

· modifiche al funzionamento della "conferenza dei servizi", al fine di accelerarne i tempi (art. 13)

· razionalizzazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, modificando il D.Lgs. 152/06 (art. 50); semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali (art. 51)

· semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica, nei siti di interesse nazionale e per interventi contro il dissesto idrogeologico (art. 52, 53, 54).

Si segnalano anche i seguenti nuovi articoli introdotti in fase di conversione:

· Rifiuti sanitari (art. 63 bis). Con la legge 40/2020 di conversione del decreto legge 23/2020 (noto come "decreto liquidità") era stato introdotto l'articolo 30-bis, che prevedeva che, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie pubbliche e private fossero sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani. Il provvedimento sopra citato viene modificato, rimuovendo il riferimento alla validità temporanea dello stesso, che quindi diventa permanente.

· Recupero dei materiali metallici (art. 40-ter) le attività di raccolta e trasporto di materiali metallici avviati a specifiche attività di recupero potranno essere svolte con un'iscrizione semplificata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che a tal fine dovrà istituire un apposito registro e definire le relative modalità di iscrizione, valide per imprese sia italiane che estere.

 

(Legge 11-09-2020 n. 120