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UNIONE EUROPEA NOVITA’ A LIVELLO EUROPEO PER I PRODOTTI IN PLASTICAIndietro

Plastic Tax Europea

La decisione 2020/2053 del 14-12-2020 ha fissato le norme relative all’attribuzione di risorse al fine di assicurare il finanziamento del bilancio dell’Unione viste anche le necessità aggiuntive dovute al Recovery Fund per il COVID19.

Tra le nuove entrate, si prevede l'applicazione di un’aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro, pari a 0,80 EUR per chilogrammo.

Il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati sarà calcolato come differenza tra il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica prodotti in uno Stato membro in un determinato anno e il peso dei rifiuti di imballaggio di plastica riciclati nello stesso anno, determinato a norma della direttiva 94/62/CE.

Questa misura ha scopo di incentivare la riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso, promuovere il riciclaggio e dare impulso all’economia circolare.

La decisione si applica già dal 1° gennaio 2021 ed è rivolta agli stati membri. Si tratta di una misura diversa dalla plastic tax nazionale applicabile alle imprese; la plastic tax europea non esclude quella nazionale anzi, la plastic tax nazionale servirà a raggiungere più facilmente gli obiettivi della plastic tax europea, con la prospettiva di ridurre l'importo che l'Italia dovrà pagare annualmente.

 

A tale proposito si segnala che con l’art. 21 del decreto “Milleproroghe” è stata data piena e diretta esecuzione alla decisione europea citata.

 

Marcatura dei prodotti in plastica monouso

Con la Direttiva (UE) 2019/904 del 5-06-2019 erano state introdotte diverse disposizioni per limitare l'impatto di prodotti in plastica monouso, tra cui la necessità di una marcatura.

La Commissione ha quindi stabilito specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti di plastica monouso soggetti a tale obbligo, elencati nella parte D dell'allegato alla direttiva citata:

1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

2) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco;

4) tazze per bevande.

La dicitura della marcatura deve essere riportata nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui il prodotto in plastica monouso è immesso sul mercato.

Il regolamento si applica dal 3 luglio 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(Reg. UE 2020-2151 del 17-12-2020)