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NAZIONALE LAVORATORE NOTTURNO: DEFINIZIONE E CHIARIMENTIIndietro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, conseguentemente alla ricezione di varie richieste di chiarimenti in ordine alla definizione del lavoratore notturno, anche in riferimento all'ambito di intervento riconosciuto in materia alla contrattazione collettiva, con la nota n.1050 del 26 novembre 2020 ha riportato dei chiarimenti sulla definizione di lavoratore notturno.

 

Le precisazioni riguardano la quantificazione del monte ore consecutivo in fascia mezzanotte – cinque del mattino, per il quale ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 66/2003 può essere identificato il periodo notturno e la quantificazione per effetto dei contratti collettivi.

 

La circolare ricorda che, ai fini della individuazione delle sette ore consecutive di lavoro, si deve fare riferimento all'orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale: il periodo, infatti, può iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).

 

Lo stesso comma 2 definisce alla lettera e) lavoratore notturno la persona che svolga nella notte almeno tre ore della giornata lavorativa; almeno tre ore per ottanta giorni lavorativi all’anno, con limite rivisto per il tempo parziale.

Da qui la nota chiarisce che:

” a) è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e quindi stabilmente a svolgere tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno […];

b) in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In tal caso al contratto collettivo è quindi demandata l’individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle tre ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”;

c) in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno”.

 

Il limite di otto ore di lavoro riguarda il solo lavoratore notturno e non chi impiega di notte parte della sua giornata lavorativa.