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DIAGNOSI ENERGETICA: CHIARIMENTIIndietro

Il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 aveva introdotto l’obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
Sono definite grandi imprese quelle che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
L’obbligo di diagnosi non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione includa un Audit energetico realizzato in conformità all’allegato 2 del Decreto. In caso di inottemperanza i soggetti obbligati dovranno pagare una sanzione i cui proventi sono destinati ad alimentare il fondo per l’efficienza energetica previsto nel decreto.
In data 20 Maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato i chiarimenti in materia di diagnosi energetica. In estrema sintesi il documento chiarisce che:
• la diagnosi deve essere eseguita entro il 5 dicembre 2015;
• le imprese multisito possono eseguire l'analisi su un sottoinsieme dei propri siti (l'allegato 1 al documento del MISE fornisce un esempio, non vincolante, per la scelta dei siti che si ritiene rispondere ai criteri di proporzionalità e rappresentatività richiamati dal decreto);
• il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale rappresentante dell'impresa;
• la procedura per la trasmissione della diagnosi sarà resa nota da ENEA attraverso il proprio sito internet.
L’obbligo di diagnosi non si applica alle imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione includa un Audit energetico realizzato in conformità all’allegato 2 del Decreto. In caso di  inottemperanza i soggetti obbligati dovranno pagare una sanzione i cui proventi sono destinati ad alimentare il fondo per l’efficienza energetica previsto nel decreto.
In data 20 Maggio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato i chiarimenti in materia di diagnosi energetica. In estrema sintesi il documento chiarisce che:
• la diagnosi deve essere eseguita entro il 5 dicembre 2015;
• le imprese multisito possono eseguire l'analisi su un sottoinsieme dei propri siti (l'allegato 1 al documento del MISE fornisce un esempio, non vincolante, per la scelta dei siti che si ritiene rispondere ai criteri di proporzionalità e rappresentatività richiamati dal decreto);
• il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale rappresentante dell'impresa;
• la procedura per la trasmissione della diagnosi sarà resa nota da ENEA attraverso il proprio sito internet.