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INFORTUNI SUL LAVORO, DAL 12 OTTOBRE SONO CAMBIATE LE REGOLE IN MERITO ALLE COMUNICAZIONI ALL’INAILIndietro

Dal 12 Ottobre u.s. è scattato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni subiti sul lavoro che determinano una prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio. La finalità solo statistica affianca, senza intaccare, l’obbligo a fini assicurativi di comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni.
  

L’obbligo è legato a quanto previsto dal decreto 183/2016, per effetto del quale l’articolo 18 del decreto legislativo 81/2008 imporrà al datore di lavoro di “comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni”.
 

La comunicazione risponde a finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell’efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattiecorrelate al lavoro, nonché di indirizzo delle relativeattività di vigilanza(per progressivamente migliorare i livelli di efficacia degli interventi).
 

Da ciò ne consegue che esclusivamente dal 12 ottobre 2017i datori di lavoro dovranno adempiere a due distinti doveri:
 

1)      trasmettere per via telematicaall’INAIL la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;
 

2)      trasmettere per via telematica all’INAIL la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.
 

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione comporta sanzioni pecuniarie fino a 1.972 euroin caso di infortuni più brevi e fino a 4.932 europer assenze superiori ai 3 giorni (riferimento: art. 55 D.lgs. 81/08).