REGIONE LOMBARDIA - DGR 6030/2016 - ADEGUAMENTO LIMITI EMISSIONI PER NUOVA CLASSIFICAZIONE FORMALDEIIndietro
Con DGR 6030 del 19/12/2016 la Regione Lombardia, in attesa di definizione di linee guida da parte del MATT, ha adottato le seguenti procedure e valori limite alle emissioni provenienti da processi in cui sono utilizzate materie prime e prodotti che a causa della presenza di formaldeide, sono identificate con indicazione di pericolo H350 ed H 350i. Nella stessa DGR si precisa che tali prescrizioni si applicano solo se la formaldeide è presente nelle materie prime e non in casi in cui si generi dal processo produttivo (ad esempio processi di combustione).
Come già segnalato nell’edizione di gennaio, si ricorda che:
· Per Attività soggette ad art. 275 - “UTILIZZO DI SOLVENTI”- in cui la formaldeide ha funzione di solvente a partire dal 1/1/2017 si applica in modo automatico il limite di 2 mg/Nm3 in caso di flusso di massa superiore a 10 g/h; il Gestore dà informazione del rispetto dei nuovi valori limite nell’ambito della trasmissione delle analisi periodiche all’Autorità Competente la quale potrà procedere all’aggiornamento dell’atto al primo momento utile (fermo restando il rispetto dei nuovi valori limite a partire dal 1 gennaio 2017)
· Per attività autorizzati ai sensi dell’art 272 c. 2 – AUTORIZZAZIONE IN DEROGA– non sarà più possibile avvalersi di tale autorizzazione da cui il Gestore, entro il 31/12/2017 deve presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art 269 (AUA),
· Per attività autorizzati ai sensi dell’art. 272 c. 1 – EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI – in caso di consumo maggiore di 10 kg/anno di formaldeide o che le emissioni siano inferiori a 0,1 mg/Nm3 non sarà più possibile avvalersi di tale autorizzazione da cui il Gestore, entro il 31/12/2017 deve presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell’art 269 (AUA); per gli altri casi continua a valere la comunicazione già presentata.
Inoltre, per attività autorizzate con art. 269 – ALTRI USI DI FORMALDEIDE – a partire dal 1/1/2020 il limite alle emissioni verrà ridotto a 5 mg/Nm3 per flussi di massa superiori a 10 g/h; entro la stessa data il Gestore presenta comunicazione di modifica non sostanziale preventiva e l’Autorità Competente provvederà alla modifica del limite al primo aggiornamento utile dell’autorizzazione
A titolo informativo si ricorda che, tra le attività con emissioni in atmosfera la cui autorizzazione è rilasciata ai sensi dell’art. 272 c.2 così come disciplinata dal D. Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II, rientrano ad esempio:
· Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno;
· Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno;
· Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno;
· Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno;
Per l’elenco completo delle attività soggette ad Autorizzazione in Deroga (art. 272 c.2) e Emissioni Scarsamente Rilevanti (art. 272 c.1) si veda il D. Lgs. 152/06, Parte Quinta, Allegato IV, Parte II e Parte I.