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CLASSIFICAZIONE ARMONIZZATA PIOMBO E RAMEIndietro

Con il regolamento 2016-1179 (9° ATP reg. CLP), era  stata rivista la classificazione di pericolo di circa 50 sostanze. Tra queste si segnalano il piombo ed alcuni composti del rame, tra cui ad esempio ossido di rame (I), ossido di rame (II), idrossido di rame (II), solfato di rame pentaidrato.
In particolare, il piombo (n. CAS 231-100-4), sia in forma di polvere sia in forma massiva, viene riclassificato come H360FD “Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto” (Repr 1A).

La nuova classificazione si applica dal 1° marzo 2018.

Le aziende che utilizzano o che immettono sul mercato le sostanze elencate nel regolamento citato dovranno attivarsi predisponendo quanto necessario per recepire la nuova classificazione entro la scadenza del 1° marzo 2018.