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RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO / 1Indietro

L’evento riguarda l’infortunio occorso il 16 luglio 2005 ad un operaio che, al primo giorno di lavoro in un cantiere, si accingeva a disarmare una trave di gronda in cemento armato collocata sul muro perimetrale dell'edificio. Durante la manovra la trave lo aveva schiacciato, causandone la morte.

La Suprema Corte ha riconosciuto responsabile di omicidio colposo il Datore di Lavoro dell’operaio, in quanto aveva redatto un piano operativo di sicurezza assolutamente generico, che non evidenziava i rischi specifici connessi alle modalità di costruzione dell'edificio ed in particolare relativi all'esecuzione delle gronde; ed aveva altresì omesso qualsiasi valutazione dei rischi e di prevedere e disporre che si attendesse la posa del tetto per effettuare il disarmo.

Stessa responsabilità è stata riconosciuta al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori, in particolare al medesimo veniva ascritto di aver redatto un piano di sicurezza e di coordinamento non conforme ai requisiti indicati nell'articolo 12 del D.Lgs 494/1996, giacché con riguardo alla pericolosa operazione di disarmo delle gronde era stato semplicemente indicato che tale attività dovesse avvenire dopo quella relativa alla posa del tetto e che il disarmo doveva essere eseguito da operai specializzati, (quale non risultava essere l’infortunato), senza ulteriori specificazioni o indicazioni.

Inoltre il Coordinatore non aveva debitamente verificato il carente Piano Operativo di Sicurezza predisposto all'impresa subappaltatrice; cosa che se fatta avrebbe comportato la necessaria modifica o integrazione del medesimo.

Da tali carenze era quindi scaturita la dinamica dell’evento, nella quale il Datore di Lavoro aveva chiesto ad un dipendente di far eseguire all’infortunato “quello che c’è da fare” (ordine sommario ma non imprevedibile, considerando le carenze sopra menzionate), ignorando i rischi connessi al disarmo della trave semplicemente puntellata e prima che il tetto fosse completato, operazione non valutata e quindi priva di qualunque misura preventiva di sicurezza.

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 17800 del 28/04/2014)