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UNIONE EUROPEA - NUOVE RESTRIZIONI REACHIndietro

E' stato modificato l'allegato XVII del regolamento REACH, per aggiungere alcune sostanze ai punti 28, 29 e 30. Le sostanze che sono state aggiunte agli elenchi sono circa una ventina, tra cui si segnala la formaldeide, alcune sostanze che liberano formaldeide, ed alcuni composti del cadmio (carbonato di cadmio, idrossido e diidrossido di cadmio, nitrato e dinitrato di cadmio).

Le sostanze elencate sotto questi punti sono sostanze classificate come CMR di categoria 1 A o 1B e non possono essere immesse sul mercato o usate in quanto tali o come componenti di altre sostanze o miscele, per la vendita al pubblico, quando la loro concentrazione è pari o superiore:

· al limite di concentrazione specifico eventualmente indicato nella tabella delle classificazioni armonizzate (reg. CLP all. VI, parte 3)

· al limite di concentrazione generico (reg. CLP all. I, parte 3).

I fornitori devono garantire che l’imballaggio di tali sostanze e miscele rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la dicitura: «Uso ristretto agli utilizzatori professionali».

Tra le principali eccezioni si segnalano i medicinali ad uso umano o veterinario ed i prodotti cosmetici.

 

Il regolamento si applica dal 1° dicembre 2018, eccetto che per la formaldeide per la quale si applica dalla data di entrata in vigore (24 maggio 2018).