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CONTROLLI DEGLI ENTI SU IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONEIndietro

Per impedire che, nell’ambito di spedizioni transfrontaliere, i rifiuti prendano vie illecite, l’Unione Europea ha previsto da parte degli stati membri una intensificazione dei controlli. Entro il 1° gennaio 2017 gli stati membri devono elaborare piani di ispezione, che riguarderanno stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, spedizioni di rifiuti e il relativo recupero o smaltimento.

Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato non è un rifiuto, possono chiedere prove documentali:
- riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto in questione; accertando anche la protezione della merce trasportata dai danni che la stessa può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento.
- attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.

Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che si tratta di una spedizione illegale di rifiuti (per la quale sono previste sanzioni penali, e sanzioni nell’ambito del D.lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti) se le prove richieste non sono pervenute in tempo, o se sono insufficienti per raggiungere una conclusione, o se la protezione contro i danni della merce trasportata sia insufficiente.

Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016; entro tale data è opportuno che i soggetti che eseguono importazioni ed esportazione di merci che in fase di controllo potrebbero essere ritenute dei rifiuti (es. sottoprodotti, prodotti di seconda scelta, ecc.), predispongano la necessaria documentazione di supporto, secondo i nuovi criteri sopra riportati.

(Reg. UE n. 660 del 15 maggio 2014)