NAZIONALE - END OF WASTE CONGLOMERATO BITUMINOSOIndietro
Sono stati stabiliti criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso (codice CER 17.03.02) cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi dell’articolo 184-ter del D.lgs. 152/06. Il decreto non riguarda il conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto.
Per la cessazione della qualifica di rifiuto, il conglomerato bituminoso deve rispettare tutti i seguenti criteri:
1. E’ utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;
2. Risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
3. Risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1 al decreto stesso.