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AGGIORNATA LA CLASSIFICAZIONE DELLA FORMALDEIDEIndietro

L’Unione Europea ha definito, in data 6 giugno 2014, la modifica degli Allegati III, IV e VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008, che riguardano la classificazione e l’etichettatura di alcune fra le sostanze largamente impiega-te o presenti nelle attività industriali degli stati membri.

In particolare, fra le modifiche maggiormente significati-ve, troviamo la variazione di classificazione della Formaldeide, che passa da cancerogeno di Categoria 3 (R40) a cancerogeno di Categoria 2 (R45) e mutageno di categoria 3 (R68). Riferendoci alla classificazione ed etichettatura CLP, la Formaldeide è oggi Cancerogena di Categoria 1 (e non più 2), ed acquisisce le indicazioni di pericolo H350 ed H341.

La modifica si applica formalmente dal 1° Aprile 2015.

Per quanto concerne i risvolti in ambito sicurezza, si ricorda che la variazione di classificazione avvenuta per la formaldeide cambia notevolmente il quadro normati-vo per le aziende che hanno a che fare con tale sostanza. In particolare la sostanza entra nel campo di applica-zione del Titolo IX D.Lgs 81/08 Capo II per agenti cancerogeni e mutageni, con obblighi aggiuntivi per il Datore di Lavoro, fra i quali (elenco non esaustivo):
- Obbligo di aggiornamento della valutazione del rischio subito ed almeno ogni 3 anni (comprensiva dei dati delle indagini svolte e del numero di lavora-tori esposti…)
- Obbligo di effettuare l’indagine di igiene industriale (art. 237 comma 1 lettera d))
- Obbligo di formazione specifica almeno quinquennale
- Obbligo di redazione e comunicazione triennale all’ASL del Registro degli Esposti.

Data la delicatezza e la complessità della gestione relativa agli agenti cancerogeni, considerando anche i vari aspetti tecnici nella definizione di precisi piani di igiene industriale, Tecnologie d’Impresa si offre di supportare le aziende nella trattazione della problematica, disponendo sia di tecnici specializzati che di un laboratorio d’analisi accreditato.
 
Dal punto di vista della normativa REACH, la nuova classificazione della formaldeide implica, per produttori ed importatori, l’aggiornamento delle schede dati di sicurezza; inoltre le aziende che avessero effettuato la preregistrazione della formaldeide con scadenza 1 giugno 2018, a seguito del cambio di classificazione do-vranno provvedere alla registrazione della formaldeide entro il 1° aprile 2015 per poter continuare a produrre o importare la sostanza in quantità superiori a 1 t/anno.

(Regolamento UE 605-2014)