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AMPLIAMENTO CAMPO DI APPLICAZIONE RAEE DAL 15 AGOSTO Indietro

Dal 15 agosto 2018 cambia il campo di applicazione della normativa RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

· L’ambito di applicazionedella normativa passa dalle attuali dieci categorie (allegato I d.Lgs. 49/2014), alle seguenti sei categorie (allegato III):

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2

3. Lampade

4. Apparecchiature di grandi dimensioni

5. Apparecchiature di piccole dimensioni

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

· L’ambito di applicazione della normativa diventa più aperto (“open scope”), nel senso che le sei nuove categorie sono di tipo molto generico; in particolare, le ultime tre categorie fanno riferimento a parametri dimensionali (es. “apparecchiature di piccole dimensioni”) invece che a parametri merceologici.

La principale conseguenza è che i prodotti che finora non erano stati ritenuti soggetti al campo di applicazione della normativa RAEE, in quanto non rientravano in nessuna delle dieci categorie, dal 15 agosto diventeranno soggetti in quanto rientranti in una delle sei nuove categorie (a meno di non ricadere in una delle esenzioni previste dalla normativa stessa).

 

E’ stato chiarito che:

· Le aziende non dovranno dichiarare nuovamente al Registro AEE l’immesso sul mercato 2017 secondo le nuove categorie. I vecchi codici / categorie utilizzati per le AEE «classiche» verranno convertiti nei nuovi codici/categorie in modo automatico dal Registro AEE, secondo un’apposita tabella di transcodifica. E’ comunque opportuna una verifica dell’esito della conversione da parte delle aziende.

· Le dichiarazioni annuali relative al 2018, al consorzio ed al registro AEE, da effettuare nel 2019, dovranno essere basate sulle nuove categorie. Nel 2018 sarà quindi necessario raccogliere tutti i dati secondo le nuove categorie (non solo per il periodo dal 15 agosto ma su tutto l’anno).

· Le aziende devono verificare se alcune delle apparecchiature, finora ritenute non soggette, siano diventate soggette visto il nuovo e più ampio campo di applicazione.

· Se dalla valutazione emergono apparecchiature prima non soggette, è necessario assegnarle ad una delle nuove categorie di AEE, ed effettuare nel registro AEE una pratica di variazione per inserire i nuovi codici relativi a queste apparecchiature.

· L’immesso sul mercato 2017 relativo alle apparecchiature prima non soggette deve comunque essere dichiarato ai consorzi, secondo le tempistiche da loro specificate.

· Nel registro AEE non è richiesto di modificare la dichiarazione effettuata relativamente al 2017 per integrare le apparecchiature prima non soggette.