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NAZIONALE - NUOVI LIMITI PER LO SPANDIMENTO DI FANGHI IN AGRICOLTURAIndietro

Con la legge 16 novembre 2018, n. 130, che ha convertito in legge il cosiddetto “Decreto Genova”, sono stati definiti nuovi limiti per l’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione relativamente ai seguenti parametri: idrocarburi C10-C40, IPA, PCDD/PCDF, PCB, Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI. Per i restanti parametri continuano a valere  i limiti dell’Allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Il limite per gli idrocarburi C10-C40 (≤ 1.000 mg/kg tal quale), introdotto dal decreto legge, è stato confermato dalla legge di conversione, invece i nuovi limiti per gli altri parametri sono stati introdotti dalla legge di conversione.

 

La modifica si inquadra nel tentativo di risolvere una situazione di emergenza creatasi in alcune regioni.

In Lombardia, a seguito della sentenza n. 1782/2018 del TAR Lombardia, è stata annullata la DGR n. X/7076/2017 nella parte in cui ha fissato nuovi limiti per l’avvio dei fanghi da depurazione all’utilizzo in agricoltura, tra cui il valore limite di <10.000 mg/kg per il parametro Idrocarburi C10-C40.

Tuttavia, i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane sono caratterizzati da un contenuto di idrocarburi (C10-C40) generalmente superiore ai limiti individuati dal D.Lgs. 152/06 e pertanto, in seguito alla sentenza, non è stato più possibile il riutilizzo dei fanghi in agricoltura.

Gli impianti di depurazione delle acque reflue si sono quindi trovati in difficoltà nel conferimento dei loro fanghi.

 

Al fine di sbloccare questa situazione, il decreto legge ha fissato nuovi limiti, in attesa di una revisione più generale della normativa di settore.