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NAZIONALE - MODIFICHE RILEVANTI AL CODICE PREVENZIONE INCENDIIndietro

Il decreto 12.04.2019 ha ampliato il campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015).

Tra le novità principali si segnalano le seguenti:

· eliminazione del “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività non normate, soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco;

· ampliamento  del campo  di applicazione del DM 3/8/2015, con inserimento di nuove attività dell'allegato I al DPR 151/2011: n. 9, n. 14, dalla n.19 alla n. 40, da n. 42 a n. 47, da n. 50 a n. 54, n. 57, n. 63.64, 66 (escluse le strutture turistiche ricettive all'aria aperta e i rifugi alpini), 67 (esclusi gli asili nido), da n. 69 a n. 71, n. 73, 75 e 76 dell'allegato I al DPR 151/2011.

· obbligo di utilizzo del Codice per la progettazione delle attività non normate, in sostituzione dei criteri tecnici di prevenzione incendi. In particolare, il Codice di Prevenzione Incendi diventa cogente per attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di regola tecnica verticale (RTV), se "di nuova realizzazione".

· obbligo di utilizzo del Codice per la progettazione di modifiche di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare; rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività;

· Per le attività soggette e dotate di RTV è possibile scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

· Per le attività non soggette, il Codice di Prevenzione Incendi può essere applicato come riferimento.

 

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

 

Non sono previsti obblighi per attività già in regola con il DPR n. 151/2011 ovvero in possesso di Certificato di prevenzione incendi.