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NAZIONALE -FGAS: NOVITA’ DAL 1 GENNAIO 2020Indietro

Si ricorda che dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore alcune novità inerenti ai gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi del regolamento 517/2014, di seguito elencate.

Divieti di immissione in commercio:

Dal 1° gennaio 2020 sarà vietata l’immissione in commercio di:

· Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500, o il cui funzionamento dipende dai suddetti HFC, a eccezione delle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C,

· Apparecchiature movibili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati che l’utilizzatore finale può spostare da una stanza all’altra) contenenti HFC con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150,

· Schiume contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali: Polistirene estruso (XPS).

Restrizioni all’uso

A decorrere dal 1° gennaio 2020, è vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2equivalente.

Gli impianti già contenenti tali gas potranno continuare ad essere usati ma, ad esempio, non si potranno più usare FGAS nuovi per il rabbocco in caso di perdite di gas.

Il divieto non si applica al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C.

Fino al 1° gennaio 2030, il divieto non si applica a:

· Gas fluorurati a effetto serra rigenerati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 e utilizzati per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati etichettati conformemente all’articolo 12, paragrafo 6;

· Gas fluorurati a effetto serra riciclati con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2.500 e utilizzati per la manutenzione o la riparazione delle apparecchiature di refrigerazione esistenti, a condizione che siano stati recuperati da tali apparecchiature. Questi gas riciclati possono essere utilizzati esclusivamente dall’impresa che ha effettuato o per conto della quale è stato effettuato il recupero a titolo di manutenzione o assistenza.

Tra i gas con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 si evidenziano i seguenti: R12, R23, R402a, R404a, R408a, R422d, R507, R508b