NAZIONALE - INTERMEDIAZIONE PER TRASPORTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTIIndietro
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha spiegato che, in una spedizione transfrontaliera di rifiuti, l'intermediario estero è soggetto alla normativa Italiana quando agisce come esportatore/notificatore di rifiuti provenienti dall'Italia con destino estero: in questo caso quindi dovrà essere iscritto all'Albo.
Invece, quando l'intermediario estero agisce come importatore/destinatario dei rifiuti, risulta soggetto alla sola giurisdizione del paese di destinazione.
Questo in virtù del reg. 1013/2006 relativo ai rifiuti transfrontalieri, che prevede che, per operare come destinatario, un intermediario deve essere soggetto alla giurisdizione del paese di destinazione.
(Circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 9 del 1-08-2019