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NAZIONALE DAL 1° GENNAIO NUOVE RESTRIZIONI SUI GAS REFRIGERANTIIndietro

Si ricorda che, ai sensi del reg. UE 517/2014, dal 1° gennaio 2020 è vietata l’immissione in commercio di

· apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500, o il cui funzionamento dipende dai suddetti HFC, a eccezione delle apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C.

· Apparecchiature movibili di climatizzazione (sistemi ermeticamente sigillati che l’utilizzatore finale può spostare da una stanza all’altra) contenenti HFC con un potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150.

· Schiume contenenti HFC con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 150 tranne quelle soggette a norme di sicurezza nazionali: Polistirene estruso (XPS).

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, sarà vietato l’uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzionedelle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2equivalente. Gli impianti già contenenti tali gas potranno continuare ad essere usati ma, ad esempio, non si potranno più usare FGAS nuovi per il rabbocco in caso di perdite di gas. Il divieto non si applica al materiale militare o ad apparecchiature concepite per raffreddare prodotti a temperature inferiori a – 50 °C.

Fino al 1° gennaio 2030, il divieto non si applica a gas HFC rigenerati o riciclati.

Tra i gas con GWP pari o superiore a 2500 di comune utilizzo si citano i seguenti: R12, R23, R402a, R404a, R408a, R422d, R507, R508b