ECONOMIE AMBIENTALI S.R.L.

23900 LECCO VIA LEONARDO DA VINCI, 20

T. 0341 286741  F. 0341 286742

info@economieambientali.it

NAZIONALE -FGAS: AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONIIndietro

Il decreto 163/2019, che entrerà in vigore il 17 gennaio 2020, ha aggiornato le sanzioni applicabili alla normativa sui gas refrigeranti ad effetto serra (FGAS), abrogando il precedente D.Lgs. 26/2013. In diversi casi vengono previste sanzioni analoghe a quelle del precedente decreto, riformulate per tenere conto delle evoluzioni normative, inoltre vengono introdotte nuove sanzioni con riferimento agli adempimenti recentemente introdotti (es. Banca Dati FGAS).

Le sanzioni previste sono principalmente di tipo amministrativo, con importi fino a 150.000 euro, tuttavia nei seguenti casi è previsto l'arresto o l'ammenda:

· violazione delle restrizioni sull'immissione in commercio di alcuni prodotti ed apparecchiature, stabilite dall'allegato III al regolamento europeo n. 517/2014.

· Uso di SF6per il riempimento di pneumatici di autoveicoli o per la pressofusione del magnesio.

· Immissione in commercio di HFC senza avere le necessarie quote.

L'ente di riferimento ai fini sanzionatori è il Ministero dell'Ambiente, che si avvale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, di ISPRA, ARPA e dell'agenzia delle dogane.

Le sanzioni riguardano tutti: non solo aziende del settore come produttori, importatori, venditori e manutentori, ma anche gli utilizzatori.

Dal punto di vista dell'utilizzatore si segnala che in caso di rilascio accidentale di FGAS a seguito di una perdita, è stata introdotta una sanzione in caso di mancata riparazione o riparazione successiva a 5 giorni dalla rilevazione della perdita.

Con riferimento alla nuova Banca Dati, sono state introdotte sanzioni per i soggetti (es. manutentori) che non effettuano l'inserimento dell'intervento entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuto, e per i fornitori di FGAS o di apparecchiature che non inseriscono le informazioni di loro competenza. Sono oggetto di sanzione anche le imprese che forniscono agli utilizzatori finali apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti FGAS, senza acquisire una dichiarazione dell'acquirente con cui si impegna ad affidare l'installazione ad un'impresa certificata.

 

(D.Lgs. 5-12-2019, n. 163)