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UNIONE EUROPEA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI CHIMICI: IL CODICE UFIIndietro

Con il Reg. UE 22-03-2017 n. 542 erano state armonizzate a livello europeo le informazioni che i soggetti che immettono sul mercato prodotti chimici devono notificare alle banche dati nazionali, consultabili dai centri antiveleni. I nuovi requisiti e formati sono stati inseriti nell’allegato VIII al regolamento CLP.

Le date di adeguamento variano in funzione dei casi:

· 1° gennaio 2021: per prodotti destinati al dettaglio (prorogato: precedente scadenza 1° gennaio 2020)

· I° gennaio 2021: per prodotti destinati all'uso professionale;

· 1° gennaio 2024: per prodotti destinati all'uso industriale.

 

Tra le novità che sono state introdotte dal regolamento 542/2017 si segnala il codice UFI (Unique Formula Identifier), un codice alfanumerico di 16 caratteri che identifica univocamente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela, e che dovrà comparire nell’etichetta del prodotto. L’UFI sarà utilizzato principalmente dai centri antiveleni in caso di emergenza; per esempio, leggendo il codice UFI dall’etichetta di un prodotto, sarà possibile identificare in modo più sicuro il prodotto chimico coinvolto.

Nel tempo sono emersi alcuni problemi applicativi, legati a casi in cui può rendersi necessario aggiornare frequentemente il codice UFI, cosa che può comportare delle difficoltà se questo è stampato sull'etichetta del prodotto.

Quindi il nuovo regolamento 2020-11 ha introdotto le seguenti modalità:

"Anziché includere l’UFI nelle informazioni supplementari sull’etichetta, il notificante può optare per la stampa o l’apposizione dello stesso sull’imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell’etichetta.

Se l’imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni ridotte, da rendere impossibile l’apposizione dell’UFI su di esso, il notificante può stampare o apporre l’UFI, assieme agli altri elementi dell’etichetta, su un imballaggio esterno.

Nel caso di miscele non imballate, l’UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o essere incluso nella copia degli elementi dell’etichetta di cui all’articolo 29, paragrafo 3, a seconda dei casi.

L’UFI deve essere preceduto dall’acronimo ‘UFI’ in lettere maiuscole, seguito da due punti (‘UFI:’) e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile."

Il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

(Regolamento UE 2020-11 del 29-10-2019, G.U. 20-1-2020)