UNIONE EUROPEA ENTRATA IN VIGORE RESTRIZIONI SU FTALATI IN ARTICOLIIndietro
Si ricorda che, come previsto dall’allegato XVII del regolamento REACH, restrizione n. 51, dopo il 7 luglio 2020, gli ftalati DEHP, DBP, BBP e DIBP, non possono essere immessi sul mercato in articoli, singolarmente o in qualsiasi combinazione, in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato contenuto nell'articolo.
Sono previste anche diverse esenzioni al divieto generale sopra riportato, descritte in dettaglio nel regolamento REACH, tra cui gli articoli esclusivamente destinati all'uso industriale e agricolo o all'uso in ambiente esterno, a condizione che nessun materiale plastificato venga a contatto con le mucose o a contatto prolungato con la pelle.
I quattro ftalati oggetto della restrizione sono potenzialmente contenuti in un'ampia gamma di articoli, dato che possono essere presenti nelle parti in plastica degli stessi.