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NAZIONALE LE NOVITA’ DEI DECRETI SULL’ECONOMIA CIRCOLAREIndietro

RIFIUTI (D.Lgs. 116-2020)

Il provvedimento, in vigore dal 26/09/2020, ha modificato la parte IV del D.Lgs. 152/06 relativa a rifiuti ed imballaggi. Di seguito si anticipano alcune novità:

· Revisione del testo, aggiornando i riferimenti legislativi ed eliminando ogni riferimento al SISTRI;

· Sottoprodotto. È aggiornata la definizione delle misure per stabilire quali criteri debbano essere soddisfatti per classificare un rifiuto come sottoprodotto, in particolar modo viene inserito un richiamo alla protezione dell’ambiente e della salute ed incentivando l’utilizzo di pratiche di simbiosi industriale. Quest'ultimo aspetto apre la strada a progetti di valorizzazione scarti tra aziende/industrie differenti.

· Viene inserito un nuovo articolo relativo alle modalità di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti, senza modifiche di tempistiche e volumi da rispettare.

· Il certificato di avvenuto smaltimento, che nella normativa precedente era previsto ma non applicabile per mancanza del decreto attuativo, ora è vigente senza necessità di aspettare il decreto attuativo; in futuro dopo l'uscita del decreto, resterà obbligatorio con la differenza che dovrà essere usato un formato specifico.

· Vengono fornite indicazioni in merito al futuro Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti; in attesa di specifico decreto restano vigenti i registri cartacei.

· Viene riscritto, con qualche modifica, l'elenco dei codici CER presente nella precedente versione del D.Lgs. 152/06. Nuovo codice CER 070218 “scarti di gomma”. 

· I registri ed i formulari possono essere conservati per 3 anni invece che per 5 anni.

· Confermata la possibilità di invio quarta copia via PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda al successivo invio dello stesso al produttore.

· Esonero dall’obbligo di tenuta registri carico/scarico per alcuni soggetti, ed ampiamento delle casistiche in cui è possibile la tenuta dei registri attraverso associazioni di categoria.

· Trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta, senza formulario se effettuato dal produttore iniziale

· Definizione di modalità semplificate per la regolarizzazione delle posizioni contributive degli utenti SISTRI.

· Riduzione delle sanzioni per mancata tenuta o tenuta incompleta del registro di carico scarico.

 

 

 

DISCARICHE (D.Lgs. 121-2020)

Con il D.lgs. 121/2020 è stata modificata la normativa nazionale sulle discariche (D.Lgs. 36/03), per aggiornarla alle ultime direttive europee in materia; inoltre, è stato abrogato il decreto 27 settembre 2010, relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, i cui contenuti sono stati sostanzialmente inglobati con alcune modifiche all'interno del 36/2003. L’entrata in vigore è il 29 settembre 2020. Di seguito le principali novità:

· divieto a partire dal 2030 di smaltire in discarica tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero, in particolar modo i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale: è quindi previsto un successivo decreto relativo ai criteri per fare tale valutazione. Le regioni dovranno adeguare le autorizzazioni delle discariche che ancora consentono di ricevere rifiuti non ammessi.

· entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10% o meno del totale di rifiuti urbani prodotti.

· E’ stato introdotto un elenco di codici CER non ammessi in discarica.

· I limiti da rispettare per l'ammissibilità alla discarica per inerti, per non pericolosi e per pericolosi sono invariati ma si segnalano diverse modifiche, per l'ammissibilità in discarica per non pericolosi, ai casi in cui non si applica il limite di concentrazione per il parametro DOC (presenti come note alla tabella 5).

· E’ stata rivista in senso meno permissivo l'entità delle possibili deroghe ai limiti in discarica. A partire dal 1° luglio 2022, il valore limite autorizzato in deroga non potrà superare, per più del doppio (invece che del triplo), quello specificato per la corrispondente categoria di discarica. Limitatamente al limite sul parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato in deroga non può superare, per più del 50% (invece che del doppio), quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.

 

RAEE E PILE (D.Lgs. 118-2020)

Per quanto riguarda la normativa RAEE, vengono introdotte modifiche al D.Lgs. 49/2014, tra cui si segnalano:

· Nuove indicazioni sugli statuti dei consorzi

· Disposizioni sul finanziamento specifiche per i RAEE derivanti da fotovoltaico, distinguendo tra AEE incentivate e non incentivate.

Per quanto riguarda la normativa sui rifiuti da pile ed accumulatori, le modifiche al D.lgs. 188/2008 riguardano solo la parte relativa alla reportistica di competenza del Ministero dell'Ambiente nei confronti della Commissione Europea.