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UNIONE EUROPEA NOTIFICA DELLE MISCELE E CODICE UFI DAL 1° GENNAIO 2021Indietro

Si ricorda che dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio effettuare la notifica ad ECHA finalizzata a fornire ai centri antiveleni le informazioni da usare in caso di emergenza, secondo il nuovo formato armonizzato a livello europeo (PCN, Poison Centres Notification) ed  apporre il codice UFI sulle etichette, per le “nuove” miscele destinate all’uso da parte dei consumatori o per uso professionale (non destinate quindi all’impiego nei siti industriali).

Per miscele ad uso industriale gli obblighi partiranno dal 1 gennaio 2024.

Le scadenze sopra indicate riguardano i prodotti “nuovi” e in quanto tali non ancora notificati alle banche dati nazionali (ad esempio, per l'Italia, l'archivio preparati pericolosi dell'ISS).

Invece, per miscele già sul mercato e già notificate a livello nazionale  prima delle scadenze citate, è previsto un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2025, a meno che ci siano modifiche alle informazioni trasmesse, in tal caso diventano applicabili i nuovi requisiti.

 

A tale proposito si segnala l’emanazione di ulteriori modifiche legislative al fine di gestire casi specifici in cui appariva difficile adempiere alle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria.

 

E' stato introdotto il concetto di "gruppo di componenti intercambiabili", in modo da poter fornire informazioni sulla concentrazione totale, senza dover specificare separatamente la concentrazione di ciascun singolo componente. Il raggruppamento può essere effettuato solo se sussistono alcuni criteri (es. stessa funzione, classificazione, proprietà tossicologiche etc.).

 

Per superare le difficoltà incontrate nei settori del gesso, del calcestruzzo preconfezionato e del cemento, è stato introdotto il concetto di formula standard, per cui a determinate condizioni è possibile effettuare la trasmissione delle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria facendo riferimento a una composizione standard tra quelle elencate nel regolamento stesso.

 

Sono state individuate anche modalità semplificate per venire incontro alle difficoltà applicative riscontrate nel settore dei carburanti.

 

E’ stato inoltre stabilito che, nel caso delle pitture personalizzate, non è prevista la trasmissione di informazioni né la creazione di codici UFI per la miscela personalizzata. Comunque, le singole miscele contenute nelle pitture personalizzate sono soggette a tutte le prescrizioni dell'allegato VIII: l'etichettatura dovrà quindi recare l'elenco dei codici UFI delle miscele componenti, come stabilito dal regolamento 2020-1676.

 

Viste le numerose modifiche introdotte, l'allegato VIII al regolamento CLP è stato interamente sostituito dalla nuova versione in allegato al regolamento 1677/2020.