NAZIONALE RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI PROROGHE AMBIENTALI VALIDITA’ DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI, IMBALIndietro
IMBALLAGGI (“decreto Milleproroghe”)
Il DL 31-12-2020 è entrato in vigore il 31 dicembre ed ha introdotto alcune proroghe anche in materia ambientale, tra cui quella di maggiore rilievo riguarda gli imballaggi.
In particolare, è stata sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione del D.Lgs. 152/06 art. 219 comma 5 primo periodo, in merito all'obbligo di etichettare gli imballaggi secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili, al fine di supportare i consumatori nel corretto conferimento degli imballaggi a fine vita.
La proroga viene incontro solo parzialmente alle esigenze segnalate dai soggetti coinvolti, infatti non è stato oggetto di proroga il secondo periodo del citato comma 5, cioè l'obbligo da parte dei produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE. Tale obbligo, entrato in vigore il 26 settembre 2020, rimane quindi applicabile.
VALIDIA’ DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI
Con la legge 27-11-2020, n. 159 è stata ulteriormente prorogata la validità degli atti autorizzativi, compresi quelli ambientali, prevista dall’art. 103 comma 2 del DL 18/2020. Tale proroga in precedenza valeva per gli atti in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, il legislatore è intervenuto per ampliare in modo sostanziale il periodo temporale di applicazione del provvedimento, che ora riguarda gli atti scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la “data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” (attualmente lo stato di emergenza è stato prorogato al 31 gennaio 2021).
In pratica, salvo ulteriori proroghe dello stato di emergenza, gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità fino al 1° maggio 2021 (cioè 90 giorni dal 31 gennaio).
Dato che questa proroga è intervenuta tardivamente a dicembre, è stato introdotto il comma 2-sexies, che ha esplicitamente incluso nel meccanismo di proroga sopra citato anche gli atti scaduti dopo il 31 luglio e non rinnovati, la cui validità è stata riconfermata a posteriori ed estesa in modo analogo agli altri atti “in scadenza”.
In merito alla proroga sopra citata, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con Circolare n. 14 del 10-12-2020 ha chiarito che:
· Le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
· L’impresa che intende beneficiare di questa proroga deve comunque presentare fideiussione o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021.
Il Ministero dell’Ambiente è intervenuto sull’argomento con Circolare n. 0108897 del 24-12-2020 per spiegare come la proroga sopra citata si applica al rinnovo delle certificazioni dei soggetti che operano sugli FGAS.
I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati devono accedono al Registro telematico nazionale (www.fgas.it) ad estendere la validità di detti certificati.
In pratica, tutti i certificati in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità sino al 3 maggio 2021; in ogni caso, tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza.
E' inoltre prevista la comunicazione, da parte degli Organismi di certificazione, del prolungamento della validità dei certificati scaduti o in scadenza, attraverso il registro telematico nazionale, in modo che i soggetti coinvolti restino visibili nella “Sezione C - Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del Registro.
PLASTIC TAX ITALIANA
Con la Legge 30-12-2020, n. 178 nota come legge di bilancio 2021, è stata prorogata l'entrata in vigore dalla "plastic tax" dal 1° gennaio al 1° luglio 2021. Contestualmente, sono state apportate alcune modifiche al testo della legge che ha istituito la "plastic tax", tra cui si segnalano le seguenti:
· la riduzione delle sanzioni (comma 650) per mancato pagamento e per presentazione tardiva.
· una precisazione in merito al campo di applicazione (comma 635), specificando che tra i semilavorati soggetti sono comprese anche le preforme
· l'inclusione, tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, del soggetto (anche estero) che intende vendere ad altri soggetti nazionali manufatti ottenuti per suo conto in un impianto di produzione
· l'innalzamento della soglia minima per il pagamento dell'imposta da 10 a 25 euro (comma 643)
Per altro, rimangono ancora da emanare i decreti attuativi necessari a definire le modalità di attuazione dell'imposta.