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NAZIONALE INDICAZIONI SULLA NUOVA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANIIndietro

A seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 116/2020, è cambiata la definizione di rifiuti urbani contenuta nel D.Lgs. 152/06, ed è stata eliminata la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, con conseguenze sia per i produttori di rifiuti che per i trasportatori a partire dal 1° gennaio 2021.

 

Per i trasportatori di rifiuti

La nuova definizione di rifiuto urbano (art. 183 comma 1 lettera b-ter) comprende anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (es. rifiuti organici, carta e cartone, plastica, legno, metallo, etc.) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (es. musei, scuole, alberghi, mense, uffici, ospedali, alcune tipologie di negozi e di attività artigianali, etc.).

La nuova definizione si applica a partire dal 1° gennaio 2021, come previsto dalle disposizioni transitorie del D.Lgs. 116/2020.

A seguito di queste modifiche legislative, non essendo intervenute proroghe, i soggetti iscritti in categoria 4 (raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) o in categoria 2-bis (trasporto dei propri rifiuti da parte dei produttori) dal 1° gennaio non potrebbero più effettuare raccolta e trasporto dei rifiuti elencati in allegato L-quater e provenienti da attività elencate in allegato L-quinquies, in assenza di un adeguamento dei rispettivi provvedimenti di iscrizione (in quanto si tratterebbe di un trasporto di rifiuti urbani senza la dovuta iscrizione).

Al fine di garantire la continuità del servizio, l'Albo ha definito che tali attività potranno proseguire anche dopo il 31 dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti di iscrizione.

 

Per i produttori di rifiuti

Dal 1° gennaio 2021 le tipologie di rifiuti che, secondo la normativa precedente, erano considerate come assimilate agli urbani e che venivano conferite alla raccolta comunale, se non rientrano nella nuova definizione di rifiuti urbani (in quanto non riconducibili alle tipologie elencate nell’allegato L-quater o prodotti da attività non riconducibili a quelle elencate nell’allegato L-quinquies), non possono più essere conferite al servizio pubblico.

Ad esempio, può continuare ad essere conferito alla raccolta comunale il rifiuto organico della mensa aziendale (rifiuto elencato in allegato L-quater e da attività elencata in allegato L-quinquies), ma non il rifiuto di imballaggio derivante dai reparti di uno stabilimento produttivo (attività non elencata in allegato L-quinquies).