ECONOMIE AMBIENTALI S.R.L.

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NAZIONALE MUD 2020: PROROGA AL 16 GIUGNOIndietro

E' stato pubblicato il modello unico ambientale da utilizzare nell'anno 2021 per la denuncia rifiuti 2020.

In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e quindi al 16 giugno 2021.

 

Sono obbligati alla presentazione del MUD: 

· chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti; 

· imprese ed enti che effettuano recupero e/o smaltimento di rifiuti; 

· consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti; produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; 

· produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), (artigianali diversi da urbani), d) (industriali diversi da urbani), g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti. 

Sono esclusi dal MUD:

· produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti 

· produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui al D.Lgs. 152/2006 art.184 co.3 lettere c), d), g) 

· imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell’Albo Gestori ambientali) 

· imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010

· imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi (per i rifiuti speciali non pericolosi sono esclusi a priori). In realtà, l’esonero dal MUD per gli imprenditori agricoli è da considerare valido a prescindere dal volume d’affari per i rifiuti pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona.