ECONOMIE AMBIENTALI S.R.L.

23900 LECCO VIA LEONARDO DA VINCI, 20

T. 0341 286741  F. 0341 286742

info@economieambientali.it

UNIONE EUROPEA RESTRIZIONI ALLA VENDITA ED USO DEI PRECURSORI DI ESPLOSIVIIndietro

E’ entrato in vigore il 1° febbraio 2021 il regolamento 2019-1148, il cui obiettivo è di rafforzare il sistema di controlli sui prodotti chimici che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi da utilizzare per compiere attentati terroristici. L’argomento era stato già oggetto del regolamento (UE) n. 98/2013, ora abrogato.

Tra i precursori di esplosivi ci sono anche sostanze di uso comune quali ad esempio acetone, polveri di alluminio, perossido di idrogeno, acido solforico, acido nitrico.

Gli operatori economici sono tenuti a mettere in atto una serie di verifiche e restrizioni all'atto della vendita di precursori di esplosivi, in quanto tali o in miscela, ed a segnalare transazioni sospette, tentate o concluse.

Gli operatori economici e gli utilizzatori professionali sono tenuti a segnalare entro 24 ore le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi. Gli utilizzatori, al fine di rilevare sparizioni sospette, potrebbero ad esempio avvalersi di registri di acquisti, vendite e stoccaggi, programmare verifiche periodiche dei quantitativi in deposito, prevedere modalità di immagazzinamento sicure.

I venditori devono chiedere informazioni ai clienti circa la loro attività professionale, l’uso previsto e devono accertarsi che il referente del cliente sia effettivamente autorizzato ad agire per conto della sua società.

Il regolamento, in allegato IV, definisce il modello di dichiarazione che il cliente deve firmare. Tale verifica è richiesta in occasione di ogni transazione, a meno che ci siano transazioni analoghe già verificate e risalenti a meno di un anno prima.

Sull’argomento è stata pubblicata anche una linea guida (2020/C 210/01)