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NAZIIONALE La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulatoIndietro

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere “quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”.

La commissione ritiene che l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, possa essere svolto sia mediante la partecipazione a “corsi” di formazione ai quali possono essere presenti un numero massimo di 35 unità, sia attraverso la partecipazione a “convegni o seminari” senza vincoli sul numero massimo di partecipanti, purché venga prevista la “tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa”.

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/Documents/Interpello-dlgs-81-08-n-3-2019.pdf

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello per conoscere “quale sia il corretto numero massimo di partecipanti ai convegni o seminari di aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza: nessun limite massimo, così come indicato nel cap. 9.1, ovvero 35 partecipanti così come indicato nell’Allegato V all’ACSR del 07.07.2016”.

A quasi 20 anni dall’ultimo aggiornamento, l’INAIL ha aggiornato le tariffe dei premi di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, in vigore dal primo gennaio 2019.

La revisione tiene conto dell’evoluzione tecnologica e delle nuove modalità di organizzazione delle attività, incentivando anche l’adozione e il rafforzamento degli interventi di prevenzione.

Nella nuova formulazione il nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di attività tassi differenziati in funzione dello specifico rischio lavorativo, è stato reso più aderente agli attuali fattori di rischio, ridefinendo lavorazioni già previste dalle tariffe precedenti, istituendo nuove voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative del lavoro, e introducendo cicli tecnologici che si sono diffusi nell’ultimo ventennio ma che non esistevano ancora all’epoca dell’ultima revisione. 

Le voci sono passate da 739 a meno di 595. È stata introdotta, per esempio, una nuova voce di tariffa per le attività legate alla produzione di nanomateriali.

Altre novità rilevanti riguardano l’esplicitazione all’interno del nomenclatore dell’intero ciclo dei rifiuti e la previsione delle attività di consegna merci svolte in ambito urbano dai cosiddetti rider, con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili. Il lavoro preliminare svolto dall’INAIL sulle voci di tariffa esistenti ha permesso inoltre di eliminare quelle obsolete, perché relative a un contesto produttivo ormai superato, operando allo stesso tempo una ridefinizione del nomenclatore per adeguarlo ai nuovi rischi lavorativi e ai relativi andamenti infortunistici, anche con l’obiettivo di semplificare gli aspetti gestionali del rapporto assicurativo.

 

Le modifiche sono contenute in tre decreti, approvati dalla corte dei contie pubblicati sul sito internet del ministero del lavoro.