NAZIONALE ETICHETTATURA DEGLI IMBALLAGGI: PROROGA E CHIARIMENTIIndietro
La circolare n. 52445 del 17-05-2021 ha fornito chiarimenti su quali siano i soggetti responsabili dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi secondo l'art. 219 comma 5 D.Lgs. 152/06: l'obbligo di etichettatura deve ricadere non solo sui produttori degli imballaggi ma anche sugli utilizzatori (intesi come utilizzatori industriali non come consumatori).
Inoltre, preso atto delle effettive difficoltà applicative per le seguenti tipologie di imballaggi, viene chiarita la possibilità di adempiere ad alcuni degli obblighi con modalità alternative, specificate nella circolare stessa:
· imballaggi neutri, cioè privi di grafica e di qualsiasi personalizzazione, che a volte risultano dei semilavorati in quanto destinati a subire ulteriori trattamenti o accoppiamenti in fasi successive
· "preincarti" e imballi a peso variabile usati ad esempio nella distribuzione alimentare di prodotti freschi
· imballaggi di piccole dimensioni (capacità < 125 ml o superficie maggiore < 25 cm2)
· imballaggi multilingua e di importazione.
Viene chiarito che gli imballaggi destinati all'esportazione non sono soggetti all'obbligo di etichettatura citato, dovendo sottostare alle normative del paese di destino.
Infine nella legge 21-05-2021 n. 69 di conversione del “decreto sostegni” (DL 41 2021), è stata inserita la sospensione fino al 31 dicembre 2021 estesa a tutto il comma 5 dell'art. 219 D.Lgs. 152/06 e non più solo ad una parte dello stesso; è anche stata introdotta la possibilità di commercializzare fino ad esaurimento scorte i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1 gennaio 2022.