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NAZIONALE ULTERIORI INDICAZIONI SUL MOBILITY MANAGERIndietro

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come decreto “rilancio”, all'articolo 229 aveva introdotto alcune novità relative alla figura del Mobility Manager.

Il nuovo decreto 12-05-2021 ha definito in modo più dettagliato le modalità attuative degli obblighi in materia di mobilità sostenibile, al fine di una riduzione strutturale e permanente dell'impatto derivante dal traffico veicolare privato nelle aree metropolitane.

 

Viene ribadito che le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)del proprio personale dipendente.

 

Il decreto ha fornito chiarimenti sui seguenti aspetti:

· definizione di mobility manager aziendale, mobility manager d'area e di PSCL.

· come calcolare il numero di dipendenti al fine di valutare il superamento della soglia di 100 dipendenti.

· contenuti del PSCL (è inoltre prevista l'emanazione di "Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro")

· obbligo di trasmissione del PSCL al comune entro 15 giorni dall'adozione

· nomina del mobility manager aziendale e suoi compiti

· nomina del mobility manager d'area e suoi compiti; è nominato dai comuni e svolge funzioni di raccordo tra i mobility manager aziendali

· requisiti della figura del mobility manager: deve essere in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.

 

In fase di prima applicazione, i PSCL devono essere adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, quindi entro il 23 novembre 2021.

 

Rimane infine la possibilità di nomina di un Mobility Manager e di adozione di un PSCL anche da parte di soggetti non obbligati.