UNIONE EUROPEA RETTIFICA REGOLAMENTO CLP IN MERITO AL BIOSSIDO DI TITANIOIndietro
Con il Reg. UE 2021-797 del 8-03-2021 sono stati rettificati due errori presenti nella versione Italiana del regolamento CLP come modificato dal regolamento 2020-217 in merito al biossido di titanio:
Allegato II, parte 2, la sezione 2.12:
L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio [invece di: "particelle di biossido di titanio"] deve recare la seguente indicazione:
EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le
polveri.
Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, nota 10:
"La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio [invece di: "particelle di biossido di titanio"] sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm"