ECONOMIE AMBIENTALI S.R.L.

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AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE (DVR)Indietro

A fronte di quanto espresso all’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che  precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.”

 

Il documento di valutazione dei rischi viene rielaborato rispettando quanto già prescritto dall’art. 28 comma 2 del D.Lgs.81/08 e pertanto munito di DATA CERTA, nei termini già in uso per il documento di Valutazione dei Rischi.